8/NOV/2016Studio Legale Gherardini

COS'è IL DASPO

Il Daspo è una misura di prevenzione limitativa della libertà personale che è stata introdotta per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio per poi essere applicata non solo per il calcio, ma anche per gli altri sport.

Si tratta di una misura di prevenzione atipica caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ovvero a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse (T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 08/03/2016, n. 1246).

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il "DASPO" rientra nel genus delle misure di prevenzione, comminabili ante delictum, prescindendo persino da una formale denuncia all'A.G. potendosi basare su un giudizio di pericolosità del soggetto che può avere a fondamento anche una semplice attività indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale o su contesti significativi nel loro complesso (ex multis TAR Veneto sez. III, 11.11.2015, n. 1193 TAR Molise Sez. I 11.03.2016, n. 114). La discrezionalità del Questore.

Pur riconoscendosi la discrezionalità da parte del Questore di emettere tale provvedimento, "Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "daspo") può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme, e detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto; tuttavia, è pur sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale" (T.A.R. Torino, Piemonte, sez. I, 03/03/2016, n. 278).

Il potere attribuito al questore dall'art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401 ha sì natura ampiamente discrezionale ma necessita di essere ampiamente motivato per non cadere in arbitrio e ciò "comporta, tra l'altro, la verifica della sua conformità al criterio di proporzionalità che impinge la comparazione fra il fatto come in concreto verificatosi e l'afflittività della misura per il soggetto; criterio, quest'ultimo, da osservare in misura maggiore qualora il provvedimento sia emanato in base al criterio del preavviso perché finalizzato essenzialmente a prevenire la partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasioni di manifestazioni sportive prescindendo della prova del singolo episodio, in presenza della tendenza a comportamenti violenti" (T.A.R. Perugia, Umbria, sez. I, 15/02/2016, n. 103; Tar Liguria, sez. II, 11 aprile 2013, n. 636; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2013, n. 1158).

L'art. 6, comma 1, della Legge n. 401 del 1989 "Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche" così recita:

"1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle

competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura (8)". Dal dettato normativo si deve anzitutto escludere che sussistano ipotesi di obbligatoria emissione della DASPO, essendo una semplice facoltà della autorità di pubblica sicurezza, ossia del Questore, a fronte di una attenta ed ampia istruttoria del caso sottoposto al suo esame.

Un’attenta riflessione va compiuta sulla legittimità di un esercizio discrezionale dell'autorità amministrativa di procedere con un siffatto provvedimento.

Difatti, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. III sentenza n. 28.11.2012 n. 6005) la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. DASPO) può essere disposta nel caso di accertata lesione o di pericolo di lesione dell'ordine pubblico (cfr. anche TAR Lombardia Milano Sez. 3, sentenza 18.03.2013 n. 716; TAR Liguria Sez. II 30 aprile 2010 n. 2027).

Il DASPO inoltre non deve essere generico nell'indicazione dei luoghi interessati dal divieto stesso: come sottolineato più volte dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II, 5 dicembre 2011, n. 1880; id., 6 ottobre 2011, n. 1463; T.A.R. Lazio Latina Sez. 1 Sentenza 15/05/2015 n. 398), infatti, la formula in base alla quale il divieto di accesso di cui all'art. 6 della l. n. 401/1989 si estende ai "luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto" di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive interdette al destinatario del divieto, è eccessivamente lata e generica.

Invero, mediante tale formula il divieto in questione si traduce in una prescrizione che, se intrepretata letteralmente, è capace, per la sua ampiezza e la sua genericità, di ostacolare l'interessato nello svolgimento della propria attività lavorativa/vita quotidiana.

Qualunque luogo, infatti, può essere deputato alla partenza, alla sosta, al transito o all'arrivo di persone che partecipano o assistono a competizioni sportive e ciò vale soprattutto per le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali e gli itinerari dei cortei dei tifosi (questi ultimi a volte possono variare anche ad horas per ragioni di pubblica sicurezza). Quindi, il destinatario del divieto, sarebbe costretto a valutare, prima di ogni suo spostamento, la possibilità essere presente in luoghi a lui vietati e, per evitare ciò, a dover effettuare spostamenti tenendo conto del calendario delle competizioni sportive, così da evitare possibili infrazioni del "D.A.SPO.".

Quindi quando il divieto di accesso è esteso a "tutte le strade, vie o piazze limitrofe all'impianto sportivo, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi, prima, durante e scopo gli incontri di basket, le stazioni ferroviarie, le vetture ed i vagoni dei mezzi di trasporto pubblici, con particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi" costituisce : formula idonea a tradursi in una compressione della libertà personale estremamente ampia e, per ciò stesso, del tutto sproporzionata ed illegittima" è affetto da eccessiva genericità (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Latina Sez. 1 Sentenza 15/05/2015 n. 398; v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I, 3 novembre 2014 n. 10985; v. anche TAR Emilia-Romagna, Parma, 4 febbraio 2015 n. 34, e TAR Lazio, Latina, 15 maggio 2015 n. 394; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. 1 Sent. 23/03/2016, n. 343). 

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