Vademecum per le esecuzioni civili
Schema sugli incombenti da svolgere a carico dell’avvocato (si rimanda alla attenta lettura delle norme, viste le continue modifiche/integrazioni da parte del Legislatore)
ESECUZIONE MOBILIARE:
ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione)
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Entro 90 giorni (a pena di perenzione/inefficacia):
→ (ESECUZIONE MOBILIARE) Pignoramento mobiliare: istanza all’ufficiale giudiziario che procederà alla ricerca ed al pignoramento dei beni mobili eventualmente rinvenuti in loco presso la residenza/dimora/domicilio/sede legale/sede secondaria del debitore EX ART. 513 CPC
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DELLE OPERAZIONI L’UFF. GIUD. REDIGE VERBALE EX ART. 518 CPC che consegna al creditore unitamente al titolo esecutivo ed al precetto
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Entro e non oltre 15 gg
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Iscrizione a ruolo mediante PCT EX ART. 518 CPC: ai sensi dell’art. 518 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE COPIA SCANSIONATA del processo verbale di pignoramento mobiliare, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ TELEMATICAMENTE con precipua attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del predetto articolo 518 c.p.c.).
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Entro 45 giorni dall’esecuzione del pignoramento (dal suo compimento ex art. 497 cpc): istanza di assegnazione e/o vendita ex art 529 cpc (SALVO IL RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO DI CUI ALL’ART. 501 CPC)
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI:
ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione)
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→ Pignoramento mobiliare presso terzi: consegna dell’atto di citazione agli ufficiali giudiziari che ne curano la notifica al debitore ed al terzo/ai terzi EX ART. 543 CPC
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Entro 30 giorni dalla restituzione del fascicolo del pignoramento presso terzi notificato dagli ufficiali giudiziari EX ART. 543 CPC
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Iscrizione a ruolo mediante PCT: ai sensi dell’art. 543 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE COPIA SCANSIONATA dell’atto di citazione e del verbale di pignoramento presso terzi, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ con precisa attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del predetto articolo 543 c.p.c.).
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(depositare nota di precisazione del credito)
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Udienza di comparizione innanzi al G.E. per la dichiarazione del terzo e per l’assegnazione delle somme / beni pignorate/i
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Notifica ordinanza G.E. – Pagamento imposta di registro (ove prevista)
ESECUZIONE IMMOBILIARE:
ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione)
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PIGNORAMENTO IMMOBILIARE EX ART. 555 CPC
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RICHIESTA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI (DA TRASCRIVERE PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO AG. DELLE ENTRATE: CHIEDERE COPIA CONFORME USO TRASCRIZIONE ALL’UFF. GIUD.)
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Entro 15 giorni dalla restituzione del pignoramento immobiliare + titolo esecutivo+ atto di precetto da parte degli ufficiali giudiziari
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ISCRIZIONE A RUOLO MEDIANTE PCT: ai sensi dell’art. 557 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE COPIA SCANSIONATA dell’atto e del verbale di pignoramento immobiliare notificato, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo, e della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ con precisa attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del predetto articolo 555 c.p.c.).
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Entro 45 giorni dal suo compimento ex art. 497 cpc (ossia dalla notifica atto di pignoramento immobiliare al debitore): depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del compendio pignorato
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Entro 60 giorni dal deposito dell’istanza di assegnazione / Vendita: deposito certificato notarile ex art. 567 cpc da notificare telematicamente
L'art. 18 del D.L. 132/2014, convertito nella L. n, 162/2014, ha introdotto ulteriori termini nel processo esecutivo, per l'iscrizione a ruolo della procedura, con contestuale deposito degli atti esecutivi in cancelleria.
I termini indicati nello schema di cui sopra sono prescritti dai seguenti articoli del codice di procedura civile (a cui si rimanda per la relativa attenta lettura):
- Art. 518 c.p.c. (Espropriazione mobiliare presso il debitore);
- Art. 543 c.p.c. (Espropriazione presso terzi);
- Art. 557 c.p.c. (Espropriazione immobiliare).
Attestazione di conformità: la conformità delle copie degli atti agli originali è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini della iscrizione a ruolo, ai sensi degli articoli citati.
Conseguenze della mancata iscrizione a ruolo: Il pignoramento perde efficacia se si depositano la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti oltre i termini sopra evidenziati per le diverse procedure.
L'art. 164 ter disp. att. c.p.c. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) prescrive che, quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni (5 gg) dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile e il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.
(Articolo a cura dell'Avv. Remo Gherardini)