25/NOV/2016Studio Legale Gherardini

Vademecum per le esecuzioni civili

ESECUZIONE IMMOBILIARE (ex art. 555 e ss. c.p.c.)

ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione - v. Art. 479 e 480 c.p.c.) ↓

Entro 90 giorni (a pena di perenzione/inefficacia - ex art. 481 c.p.c.):

→(ESECUZIONE MOBILIARE) PIGNORAMENTO IMMOBILIARE EX ART. 555 CPC RICHIESTA DIPIGNORAMENTO IMMOBILIARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI (DA TRASCRIVERE PRESSO L’AGENZIADEL TERRITORIO AG. DELLE ENTRATE: CHIEDERE COPIA CONFORME USO TRASCRIZIONE ALL’UFF.GIUD.)

Entro 15 giorni (a pena di inefficacia ex art. 557 ult. Comma c.p.c.) dalla restituzione del pignoramento immobiliare + titolo esecutivo+ atto di precetto da parte degli ufficiali giudiziari

ISCRIZIONE A RUOLO MEDIANTE PCT: ai sensi dell’art. 557 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE COPIASCANSIONATA dell’atto e del verbale di pignoramento immobiliare notificato, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo, e della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ con precisa attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 555 c.p.c. e 196 -novies disp. att. c.p.c.).

Decorso il termine dilatorio ex art.501 c.p.c. (e quindi non prima che siano decorsi 10 gg dalla notifica del pignoramento

Ed entro 45 giorni dal suo compimento ex art. 497 cpc (ossia dalla notifica atto di pignoramento immobiliare al debitore): depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del compendio pignorato

+

(sempre entro lo stesso termine ex art. 497 c.p.c.)

E quindi sempre entro 45 giorni dal compimento del pignoramento: depositare il certificato notarile ex art. 567 cpc da depositare telematicamente

ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (ex artt. 543 e ss. c.p.c.)

ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione - v. Art. 479 e 480 c.p.c.) ↓

Entro 90 giorni (a pena di perenzione/inefficacia - ex art. 481 c.p.c.):

→ (ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI) - Pignoramento mobiliare presso terzi: consegna dell’atto di citazione agli ufficiali giudiziari che ne curano la notifica al debitore ed al terzo/ai terzi EX ART. 543 CPC


Entro 30 giorni dalla restituzione del fascicolo del pignoramento presso terzi notificato dagli

ufficiali giudiziari EX ART. 543, comma 4, CPC a pena di inefficacia

Iscrizione a ruolo mediante PCT: ai sensi dell’art. 543 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE COPIA SCANSIONATA dell’atto di citazione e del verbale di pignoramento presso terzi, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ con precisa attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 543 c.p.c. e 196 - novies disp. att. c.p.c.).

Entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore procedente deve notificare al debitore ed al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 c.p.c. con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione (quindi trattasi di un deposito telematico dell’atto notificato debitamente scansionato qualora la notifica sia stata effettuata in forma analogica - cartacea: si rimanda ai casi in cui a seguito della riforma Cartabia sia necessario eseguire le notifiche a mezzo P.E.C. ex art. 137 e ss. c.p.c.)

Depositare le dichiarazioni pervenute dai terzi

Depositare nota di precisazione del credito

Udienza di comparizione innanzi al G.E. per la dichiarazione del terzo e per l’assegnazione delle somme / beni pignorate/i

Notifica ordinanza G.E. – Pagamento imposta di registro (ove prevista) con nota riepilogativa del credito

Schema sugli incombenti da svolgere a carico dell’avvocato (si rimanda alla attenta lettura delle norme, viste le continue modifiche/integrazioni da parte del Legislatore)

ESECUZIONE MOBILIARE (Art. 513 e ss. c.p.c.):

ATTO DI PRECETTO (Atto stragiudiziale propedeutico all’esecuzione - v. Art. 479 e 480 c.p.c.) ↓

Entro 90 giorni (a pena di perenzione/inefficacia - ex art. 481 c.p.c.):

→ (ESECUZIONE MOBILIARE) Pignoramento mobiliare: istanza all’ufficiale giudiziario che procederà alla ricerca ed al pignoramento dei beni mobili eventualmente rinvenuti in loco presso la residenza/dimora/domicilio/sede legale/sede secondaria del debitore EX ART. 513 CPC

DELLE OPERAZIONI L’UFF. GIUD. REDIGE VERBALE EX ART. 518 CPC che consegna al creditore unitamente al titolo esecutivo ed al precetto

Entro e non oltre 15 gg. A pena di inefficacia ex art. 518 comma 6 c.p.c.

Iscrizione a ruolo mediante PCT EX ART. 518 CPC: ai sensi dell’art. 518 c.p.c. OCCORRE ALLEGARE

COPIA SCANSIONATA del processo verbale di pignoramento mobiliare, dell’atto di precetto, del titolo esecutivo ATTESTANDONE LA CONFORMITA’ TELEMATICAMENTE con precipua attestazione (l’avvocato attesta la conformità ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 518 c.p.c. e 196 - novies disp. att. c.p.c.).


Entro 45 giorni dall’esecuzione del pignoramento (dal suo compimento ex art. 497 cpc): istanza di assegnazione e/o vendita ex art 529 cpc (SALVO IL RISPETTO DEL TERMINE DILATORIO DI CUI ALL’ART. 501 CPC - decorsi quindi almeno 10 gg. dal pignoramento)

 

I termini indicati nello schema di cui sopra sono prescritti dai seguenti articoli del codice di procedura civile (a cui si rimanda per la relativa attenta lettura):

Art. 518 c.p.c. (Espropriazione mobiliare presso il debitore); Art. 543 c.p.c. (Espropriazione presso terzi);

Art. 557 c.p.c. (Espropriazione immobiliare).

Attestazione di conformità: la conformità delle copie degli atti agli originali è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini della iscrizione a ruolo, ai sensi degli articoli citati e dell’art. 196-novies disp. Att. c.p.c.

Conseguenze della mancata iscrizione a ruolo: Il pignoramento perde efficacia se si depositano la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti oltre i termini sopra evidenziati per le diverse procedure.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo devono essere depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 196-novies disp. Att. c.p.c., e il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.

(Articolo a cura dell'Avv. Remo Gherardini)

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