30/NOV/2010Studio Legale Gherardini

Disattivazione dei servizi telefonici e di connessione ad internet? Vince il consumatore

(a cura di Remo Gherardini, avvocato del Foro di Bologna)

Pubblicato su: www.sapereconsumare.net


Segnaliamo un’ulteriore interessante sentenza, la n. 2588/10, emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, nella persona dell’Illustrissimo Giudice di Pace Avv. Fulvio Tarantino,  in materia di risarcimento del danno sofferto dal consumatore/utente a causa della disattivazione della linea telefonica e della connessione ad internet mediante tecnologia ADSL.

IL CASO : Il signor M.G. aderiva alla “Proposta di Abbonamento per le famiglie” dell’Operatore Fastweb S.p.A. richiedendo l’attivazione del contratto “MegaInternet 500”, avente ad oggetto la fruizione di servizi telefonici sulla linea residenziale, nonchè il servizio di connessione ad internet mediante tecnologia ADSL.

Dopo qualche tempo il consumatore notava, sempre più frequentemente, malfunzionamenti della linea telefonica, che a volte risultava isolata o cessava improvvisamente nel bel mezzo delle conversazioni, nonchè il venir meno del collegamento ad internet mediante tecnologia ADSL.

Il consumatore sporgeva diversi reclami al servizio clienti senza ottenere la risoluzione della problematica.

Successivamente la linea telefonica risultava completamente disattivata. Anche  il servizio di connessione ad internet veniva meno.

Detta situazione causava al consumatore stress e fastidi vari: egli non poteva connettersi ad internet (servizio utilizzato anche per ragioni di lavoro) nè poteva esser raggiunto all’utenza residenziale da parenti ed amici.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione innanzi al CORECOM Emilia-Romagna il consumatore invocava per iscritto, anche a mezzo del proprio legale, l’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della Fastweb, e chiedeva l’annullamento delle fatture emesse a far tempo dall’inizio delle problematiche di malfunzionamento, la restituzione di quanto corrisposto all’operatore nel periodo di sospensione dei servizi, ed il risarcimento di tutti i danni patiti per i disagi subiti.

Di contro l’operatore Fastweb pretendeva il pagamento delle fatture.

Il consumatore si vedeva cosÏ costretto ad adire le competenti Autorità giudiziarie onde tutelare i propri diritti ed interessi. (segue su www.sapereeconsumare.net)

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