30/NOV/2011Studio Legale Gherardini

Vendita di beni affetti da vizi e difformità. Diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento

(a cura di Remo Gherardini, avvocato del Foro di Bologna)

Pubblicato su: www.sapereconsumare.net


Segnaliamo un’ulteriore interessante sentenza, la n. 1760/11, emessa dal Tribunale Civile di Bologna, Sezione II, in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento di  una della parti.

IL CASO: La Signora D.O, nell’ottobre del 2005, ordinava alla società Z. S.r.l., tramite il loro rappresentante di zona, la fornitura e la posa in opera di nuovi infissi per la propria abitazione. 

Il tutto avveniva al costo, comprensivo di rimozione dei vecchi infissi, trasporto e posa in opera, di € 4.491,92, oltre I.V.A, poi ridotto, di comune accordo, ad € 4.807,00; di cui la compratrice corrispondeva, a titolo di acconto, la somma di € 2.129,30. 

Il saldo del prezzo, convenivano sempre le parti, andava versato entro trenta giorni dalla data di fattura da emettersi alla consegna dei materiali prevista, quest’ultima, a 70 giorni lavorativi dal rilievo delle misurazioni in loco, rilievo avvenuto il 02.12.2005.

Inoltre la signora D.O, sempre su consiglio del rappresentante di zona della Z. S.r.l., acquistava le maniglie da porre sugli infissi, corrispondendo alla Ferramenta l’ulteriore importo di € 564,00.

Scaduto il termine pattuito, intercorsi numerosi contatti fra le parti a causa di ritardi e di disguidi, la signora D.O, non avendo ancora ricevuto la merce, con raccomandata del 09.10.2006, intimava ai sensi dell’art. 1454 del c.c., l’adempimento dell’obbligazione entro i 15 giorni successivi. 

La Z. S.r.l. rispondeva, a sua volta, asserendo di essere pronta alla consegna e alla posa in opera degli infissi, era il 12.10.2006.

Le parti, pertanto, si accordavano nuovamente per provvedere alla consegna, ma all’atto della ricevimento della merce, e visionati gli infissi, la compratrice rifiutava che venissero posati a causa del rinvenimento di vizi e difformità. 

Il 07.11.2006 la compratrice invoca per iscritto, a mezzo del proprio legale, l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della Z. S.r.l, e chiedeva la messa in mora della società relativamente alla restituzione della parte di prezzo già versata a titolo di acconto, il risarcimento dei danni attraverso la restituzione della metà dell’importo versato per l’acquisto delle maniglie ed, infine, il riconoscimento di un importo equitativo per il forte disagio subito a causa del ritardo nell’esecuzione del contratto. (segue su www.sapereeconsumare.net)

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