15/DIC/2016Studio Legale Gherardini

L'associazione sportiva non risponde del danno ex. art.1218 c.c. se l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RISPONDE DEL DANNO EX ART. 1218 C.C. SE L’EVENTO DANNOSO SI È VERIFICATO PER CASO FORTUITO

IL CASO: L’associazione nostra assistita veniva convenuta in giudizio, unitamente ad una amministrazione comunale, a fronte di una richiesta risarcitoria formulata dai genitori di un minore, scontratosi con altro bambino in occasione di un Campo Estivo. In ragione di detto evento il minore aveva riportato danni permanenti.

L'Associazione si rivolgeva allo studio legale, per la relativa tutela.

Gli avvocati depositavano la relativa difesa (redatta a cura degli avvocati Federica Gherardini e Remo Gherardini), con cui oltre a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa, chiedevano in via principale il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice infondata in fatto ed in diritto perché relativa ad un fatto tutto da dimostrare e comunque generato da un evento improvviso ed imprevedibile (caso fortuito) nonostante tutte le accortezze prestate dall’associazione sportiva e dai suoi istruttori, tenuto conto anche dell’età del minore.

IL PROCESSO: Il processo si svolgeva innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna nel corso del quale veniva compiuta esaustiva istruttoria anche mediante l’escussione di diversi testimoni.

Con sentenza breve n. 20612/2016 pubblicata il 31.05.2016 il Tribunale di Bologna accoglieva le conclusioni dell’Associazione sportiva, rigettando le domande risarcitorie di parte attrice.

Il Tribunale di Bologna, pur riconoscendo la natura contrattuale della responsabilità dell’associazione sportiva applicando alla fattispecie concreta posta al suo esame l’articolo 1218 c.c. - con inversione dell’onere della prova in capo all’Associazione sportiva, tenuta pertanto a dimostrare che l’impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile – riteneva che l’evento dannoso contestato si fosse verificato per caso fortuito.

Tra le motivazioni della sentenza si legge: “[...OMISSIS...] il fatto è accaduto durante un’ordinaria attività di svago e ricreazione, attività verosimilmente anche praticata in precedenza, che è ragionevole presumere come ben conosciuta anche dai più piccoli e che non ha in sé i connotati tipici di una situazione di pericolo, invero neppure allegate; attività, oltre tutto, nello svolgimento della quale non sembrerebbero neppure essersi

verificate anomalie di sorta, tanto è vero che non è neppure allegata l’assenza di vigilanza o sorveglianza da parte degli istruttori, invocandosi, soltanto l’assenza di prova che il centro estivo abbia esercitato tutta la sorveglianza possibile e la colpa consistita nell’aver concesso ai bambini di correre per andare in bagno a lavarsi e mani prima del pranzo. Affermazioni che invero, da un lato, si connotano di eccessiva genericità e dall’altro, non paiono costituire di per sé una responsabilità, anche in considerazione dell’età dell’infortunata (9/10 anni) e della fase di intervallo in cui si allontanò per recarsi in bagno. Tutte circostanze, queste, quindi, che non denunciano alcun decifit di diligenza in capo all’associazione, cui non si può fare perciò addebito per un fatto imprevedibile e non evitabile, quale, come quello in esame, è quello che scaturisce dalla natura vivacità e dalla spontanea irruenza che è propria dei bambini in età scolare, spesso autori di condotte che, anche facendo appello alla più severa disciplina e alla più intensa sorveglianza, non sono sempre controllabili nei loro effetti, talora deleteri” [...OMISSIS...].

Si riproduce il contenuto della sentenza epurato dei dati personali: 

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