6/GIU/2017Studio Legale Gherardini

Sulla prova del rapporto di lavoro subordinato

IL CASO: Gli eredi di una persona defunta venivano raggiunti da una richiesta di regolarizzazione di un presunto rapporto di lavoro subordinato rivendicato dalla altrettanto presunta collaboratrice domestica della famiglia del de cuius, la quale lamentava di aver accudito, prima, la di lui madre e poi svolto attività di pulizie per quest' ultimo senza percepire retribuzioni e contributi previdenziali ed assistenziali.

Rivoltisi allo studio legale gli avvocati contestavano in toto la richiesta.

Gli eredi venivano convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Sezione lavoro.

Gli avvocati, a difesa degli stessi, redigevano la memoria di costituzione e risposta con cui chiedevano il rigetto del ricorso, ritenuto infondato in fatto ed in diritto, in primis per l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati dalla presunta collaboratrice domestica ed, in secundis, perché non vi era prova dell’ex adverso rivendicato rapporto di lavoro.

Più in particolare si negava l’incapacità di intendere e di volere della madre del de cuius, dedotta dalla controparte, per cui sarebbe stata necessaria l'assistenza da parte della ricorrente fino alla morte, e, di conseguenza, la riconducibilità delle due attività di lavoro (badante e collaboratrice domestica), che la lavoratrice assumeva di aver svolto, all’unicità del datore di lavoro. Veniva altresì contestato lo svolgimento del rapporto di lavoro di pulizie e di assistenza in favore del defunto zio, avuto riguardo alle condizioni igieniche dei luoghi e considerata l'autonomia del de cuius in grado di provvedere a se stesso. La difesa degli eredi deduceva quindi l’assenza di prova in ordine al tempo, al luogo, alla quantità ed alla qualità delle presunte prestazioni di lavoro.

IL PROCESSO: Il processo si svolgeva innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro. il Giudice adito, espletata l'istruttoria, accoglieva le difese svolte, rigettava il ricorso della lavoratrice e compensava le spese legali.

Più in particolare il Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, tra le motivazioni, osservava che: "[…OMISSIS…] per quanto riguarda la situazione di C.C posto che la stessa non può considerarsi incapace di intendere e di volere (dal 1995 si attesta una sua incapacità dovuta alla sordità ) almeno fino al 2000 il rapporto con la stessa deve considerarsi prescritto. Relativamente a tale rapporto potrebbero sussistere eventuali dubbi. Infatti a fronte di una serie di parenti della ricorrente che dichiarano che la stessa si recava quotidianamente per nove ore ( dalle 8,00 alle 17,00 ) a prestare compagnia e a non lasciare sola C.C perché non in grado di badare a se stessa, svolgendo in tali ore attività di cura della casa e dell’anziana signora, abbiamo la testimonianza di C.S, medico di famiglia, che appare improntata al minimalismo: dall’inizio degli anni ’90 fino alla morte sono stato il medico della sig.ra C.C....[…OMISSIS…]... C.C era sorda, ma a parte questo, salvo gli ultimi mesi coperti in parte da un ricovero, la sua indipendenza in considerazione dell’età era discreta. Io non escludo che possa aver utilizzato anche la bicicletta per i suoi spostamenti. Le condizioni della casa erano non particolarmente curate, in particolare c’era disordine e non c’era odore di pulito....[…OMISSIS…]...non ricordo che la Colli avesse una invalidità totale con accompagnamento, credo che comunque questo dipendesse dalla sordità.... […OMISSIS…]. Pare alquanto improbabile immaginare che il medico curante della C.C non conoscesse il suo stato di salute. Pertanto si deve concludere che anche volendo ammettere la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 1990 al 2000 questo deve intendersi concluso con C.C e, conseguentemente, data l’epoca dei fatti ogni pretesa risulterebbe comunque prescritta. Rimane il periodo dal 2000 al 2013, epoca del decesso di P.F. Nessuna prova è stata fornita al riguardo sulla natura subordinata del rapporto... […OMISSIS…]....”

Si riproduce il contenuto della sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 449/2017 pubbl. il 21/04/2017

Scarica il documento SENTENZA PER ARTICOLO.pdf
Ultimi Articoli
  • Ultimi Articoli
12 Nov. 2021 - Studio Legale Gherardini
27 Nov. 2017 - Studio Legale Gherardini
20 Ott. 2017 - Studio Legale Gherardini
6 Giu. 2017 - Studio Legale Gherardini
11 Mag. 2017 - Studio Legale Gherardini
31 Mar. 2017 - Studio Legale Gherardini

Il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare anche in caso di conclusione dell’affare per mezzo del successivo intervento di altro mediatore | Studio Legale Gherardini

12 Nov. 2021 - Studio Legale Gherardini

CASE STUDY: Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in favore di un agente immobiliare (per il pagamento della provvigione richiesta a seguito di un’attività di mediazione immobiliare), il debitore ...

Leggi tutto

SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO PER LA LESIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE/INVESTITORE

27 Nov. 2017 - Studio Legale Gherardini

IL CASO: Il signor X, veniva contattato telefonicamente da una agenzia della Banca Mediolanum S.p.A. al fine di effettuare investimenti. Fissato l’appuntamento direttamente presso l’abitazione del consumatore, venivano sottoscritti i prodotti ...

Leggi tutto