27/NOV/2017Studio Legale Gherardini

SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO PER LA LESIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE/INVESTITORE

IL CASO: Il signor X, veniva contattato telefonicamente da una agenzia della Banca Mediolanum S.p.A. al fine di effettuare investimenti. Fissato l’appuntamento direttamente presso l’abitazione del consumatore, venivano sottoscritti i prodotti di investimento denominati “Polizza Vita Mediolanum Vita My Pension-GOLD”, “Polizza di Assicurazione Vita Double Premium”, la “Polizza di Assicurazione Vita Mediolanum Trio” ed il fondo patrimoniale denominato “Challenge Metodo Big Chance”.

Successivamente l’investitore apprendeva in merito all’andamento negativo dei propri investimenti, realizzando così di non perseguire il risultato sperato, improntato sulla protezione del proprio patrimonio, e di aver perso gran parte dei propri risparmi.

Le richieste di restituzione dell'importo investito, svolte per le vie stragiudiziali, anche a mezzo dei propri avvocati, venivano rigettate dalla banca, che a fronte del disinvestimento aveva restituito al sig. X la somma di denaro al netto delle perdite subite.

Il consumatore proseguiva l'azione per le vie giudiziali.

IL PROCESSO: Il processo si svolgeva innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna. Con atto di citazione il consumatore chiedeva:

- la nullità dei contratti relativi gli investimenti per la violazione dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 58 del 1998 (TUF) in quanto trattasi di contratti conclusi al di fuori della sede dell'intermediario, nonché la nullità del contratto relativo al fondo patrimoniale Challenge Metodo Big Chance per mancanza del modulo sottoscritto dal cliente;

- la nullità ex art. 1418, 1 comma, c.c. dei contratti di investimento per vizio del consenso prestato dal signor X in quanto non informato circa la portata e il rischio degli investimenti sottoscritti, in violazione degli artt. 21 TUF e 26 ss Reg. Consob n. 1152 del 1998;

- risoluzione dei contratti per inadempimento della Banca ex art. 1453 c.c. per violazione degli obblighi informativi e della valutazione di adeguatezza del rischio;

- in ogni caso la condanna della banca al pagamento, in via restitutoria/risarcitoria, dell’importo di € 67.342,17, poi ridotto, in corso di causa, ad € 58.087,82.

La Banca si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti vantati dal consumatore, per cui invocava la prescrizione quinquennale, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto delle richieste tutte sporte da parte attrice, di cui chiedeva il rigetto.

Più in particolare la Banca eccepiva la corretta informativa sul diritto di recesso ed affermava che la perdita subita dal consumatore, del quale correttamente si era indagato il profilo di rischio, anche a fronte del rifiuto di questo ultimo di fornire informazioni, fosse dipesa dall'andamento del mercato, non imputabile alla banca.

I testimoni escussi confermavano il luogo di sottoscrizione dei contratti presso la dimora del consumatore/investitore.

Il Tribunale di Bologna con Sentenza n. 1546/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 14493/2013 Repert. n. 3001/2017 del 17/07/2017, accoglieva l'eccezione preliminare svolta dalla difesa del consumatore/investitore, dichiarando la nullità di tre contratti di investimento su quattro, a causa della accertata violazione della informativa sul diritto di recesso che l’investitore ha diritto di ricevere all'atto della sottoscrizione dei contratti di investimento, quando sottoscritti in luogo diverso dalla sede dell'intermediario finanziario, condannando la banca a restituire l’importo di € 30.935,21.

LA SENTENZA: La sentenza del Tribunale di Bologna nell’analizzare i fatti di causa e le domande svolte, affronta il tema dell’inquadramento normativo, il tema del luogo della sottoscrizione dei contratti di investimento, il diritto di recesso, la nullità di protezione, l’imprescrittibilità dell’azione, la questione relativamente alla annullabilità o risolubilità per inadempimento dei contratti di investimento per omessa informativa dell’intermediario finanziario e per la mancata indagine del profilo di rischio del consumatore. 

Scarica il documento Sentenza Trib. Bologna n. 1546.2017.pdf
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