10/LUG/2025 • •
Sulla mancata omologazione degli autovelox

In caso di elevazione di multa per eccesso di velocità l'Autorità opposta deve avvalersi di apparecchiature omologate, correttamente assoggettate a manutenzione periodica attestante il corretto funzionamento.
È principio ormai consolidato che "la Pubblica Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'apparecchio utilizzato per rilevare l'eccesso di velocità sia omologato" (Cass., sez. I Civ., sentenza n. 83-15/2001) dal Ministero dell'Industria del commercio e Artigianato div. V Ufficio centrale metrico pesi e misure secondo quanto descritto dal D.P.R. n. 798 del 1982 in attuazione della Dir. CEE 71/316.
Si pone in rilievo un caso esaminato di recente dal Giudice di pace di Firenze (Sentenza 13.02.2025).
Nel caso di specie l’Autorità Opposta, a fronte di una multa elevata per eccesso di velocità nella in SGC PI LI FI in Lastra a Signa, all’altezza del Km 12+310 direzione PI - LI nel Comune di Lastra a Signa aveva depositato in giudizio una documentazione risalente nel tempo che a parere del ricorrente non dimostrava l’omologazione, la corretta manutenzione ed il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato per rilevare la velocità.
Il Ricorrente eccepiva che la dichiarazione di conformità non era equiparabile all’omologazione. Inoltre rappresentava al Giudice di Pace che nessuna documentazione appariva circa il buon funzionamento (1) e taratura (2) dell'apparecchio di rilevamento indicato nel verbale.
(1) Sulle modalità di utilizzazione dello strumento si pone in rilievo come gli autovelox attualmente utilizzati hanno una percentuale di errore superiore al 5%. Le foto che solitamente si indicano non costituiscono prova della violazione contestata. I requisiti per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura non risultano riportati nel verbale impugnato. Tutto ciò rende il verbale nullo (Gdp Bologna sentenza n. 332/2003, sentenza n. 11344/2007 del 20.06.2008).
(2) Peraltro il “Certificato di Taratura” al fine che questo mostri evidenza della taratura eseguita e della conferma metrologica, ovvero della conformit‡ dello strumento ai requisiti di misura richiesti, possono cosÏ essere riassunti:
- Dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato;
- Dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione);
- L’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione;
- Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità);
- Campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali;
- Risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte);
- Intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno);
- L’errore massimo ammesso per ogni misura;
- Le incertezze coinvolte nella taratura dell''apparecchiatura;
- L’identificazione della(e) persona(e) che esegue(eseguono) la conferma metrologica;
- L’identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per la correttezza delle informazioni registrate.
La mancanza di una o più informazioni rende il certificato (che deve essere fornito in copia autentica) non conforme e, pertanto, inutilizzabile
Il Ricorrente insisteva sul fatto che nessuna prova era stata fornita in giudizio sulla omologazione dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità.
Difatti veniva evidenziato che la Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata in tema di omologazione delle apparecchiature autovelox, e, con l’ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024, che ha chiarito le differenze tra omologazione e approvazione.
La Suprema Corte sostiene quindi la necessità da parte della PA di fornire, in caso di contestazione, la prova della corretta funzionalità degli autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità.
Essi devono quindi essere strumenti metrologici legali e passare il vaglio di approfondite verifiche ad opera di laboratori istituiti. Solo in questo modo possono ottenere la c.d. certificazione metrologica.
Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurge a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto da ogni possibile valutazione discrezionale del magistrato ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Come è dunque evidente, gli autovelox senza omologazione comportano la nullità e l’invalidità delle contravvenzioni e delle loro relative sanzioni.
Più in particolare sulla differenza tra approvazione e omologazione la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che l’omologazione e l’approvazione sono due operazioni completamente diverse per le finalità che perseguono:
- omologazione: tipo di controllo volto all’accertamento di rispondenza ed efficacia di un determinato apparecchio, secondo le prescrizioni stabilite nel regolamento del Codice della Strada. Un autovelox, ove omologato segue regole definite a livello nazionale e comunitario;
- approvazione: operazione che verifica gli elementi che non vengono indicati nel regolamento e non deve quindi rispettare specifiche prescrizioni.
Occorre inoltre precisare che queste non sono le uniche operazioni di controllo da effettuare sugli autovelox.
In tutti i casi, inoltre, gli apparecchi devono essere tarati almeno una volta l’anno per evitare errori nella lettura della velocità degli autoveicoli. Difatti la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento specifiche. Per il secondo manca invece il riferimento per la funzione fondamentale svolta dal sistema.
Ogni strumento di rilevazione della velocità deve essere munito di certificazione metrologica.
Essa viene rilasciata solo con decreto M.I.T. in base alla normativa interna di riferimento a partire dal R.D. 7088/1890 e successive ulteriori disposizioni anche transnazionali.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza sopra richiamata ha confermato che se gli autovelox non sono muniti di decreto di omologazione emesso dal Ministero dei Trasporti, i dati che hanno rilevato sono inutilizzabili perch inattendibili.
Quindi la Corte di Cassazione ha espresso e stabilito il seguente principio di diritto:
“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, Ë illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato,atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Dlgs n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” e che l’art. 45, comma 6, del Codice della strada “non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione” (Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505).
A tal proposito, Ë stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 aprile 2024 sugli autovelox che fissa le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del
decreto-legge 285 del 1992”. Il decreto, già entrato in vigore, ha concesso 12 mesi di tempo per 4 l’adeguamento alle nuove regole degli autovelox già installati, decorsi i quali “gli stessi sono disinstallati” sino all’adeguamento alle disposizioni del decreto.
Come ha reso noto il MIT, i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre, viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.
Nell’allegato B del decreto, relativo alle “Modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”, si legge che “Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi”. E anche nel corpo stesso del decreto le due procedure vengono sempre riportate in modo alternativo.
Di seguito la sentenza del GDP di Firenze del 13.02.2025 che accoglieva il ricorso ed annullava la sanziona amministrativa per eccesso di velocità.
N.RG 9316 / 2023
UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE Dl FIRENZE
SEZIONE QUARTAFIRENZE
SENTENZA
Il Giudice di Pace di FIRENZE ------------------------, nella causa civile R.G. n.9316 / 2023
vertente tra
--------------------------------------------------------------------
-OPPONENTE-
contro
CITTÀ METROPOLITANADl FIRENZE (CF 80016450480)
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)
-OPPOSTA-
SENTENZA
Conclusioni del ricorrente:
Annullamento della sanzione opposta. Con vittoria di spese.
Conclupioni dell'opposto:
Rigetto del ricorso con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso va accolto sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
Come eccepito dal ricorrente il dispositivo di rilevazione automatica della velocità, utilizzato nell'accertamento dell'illecito contestato, non risulta omologato, ai sensi dell'art. 45 comma 6 e 142 comma 6 del codice della strada, per cui trattandosi di accertamento irripetibile l'apparecchiatura risulta illegittima, cosi come recentemente chiarito da Cassazione n. 10505/2024 cui questo giudice aderisce in merito alla motivazione. Parte convenuta, pur essendo onerata, ha prodotto il certificato di approvazione, di taratura e di funzionalità, attestazioni diverse dall'omologa, che prevede una procedura tecnica diversa. La sanzione opposta contenuta nel verbale della Città metropolitana di Firenze n. V/622684/2023 deve per questo essere annullata. L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe gli altri proposti. Le spese vengonoe compensate data la questione controversa, alla luce della circolare ministeriale n. 995 del 23 gennaio 2025, vincolante per le pubbliche amministrazioni come la convenuta, che ritiene legittime tali apparecchiature. p.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione amministrativa opposta; spese compensate. cosi deciso in FIRENZE il 13 febbraio 2025
Il Giudice di Pace
- Ultimi Articoli
Sulla mancata omologazione degli autovelox
10 Lug. 2025 - Studio Legale Gherardini
In caso di elevazione di multa per eccesso di velocità l'Autorità opposta deve avvalersi di apparecchiature omologate, correttamente assoggettate a manutenzione periodica attestante il corretto funzionamento. È principio ...
Il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare anche in caso di conclusione dell’affare per mezzo del successivo intervento di altro mediatore | Studio Legale Gherardini
12 Nov. 2021 - Studio Legale Gherardini
CASE STUDY: Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna in favore di un agente immobiliare (per il pagamento della provvigione richiesta a seguito di un’attività di mediazione immobiliare), il debitore ...