31/MAR/2017Studio Legale Gherardini

Caso Risarcimento Danni per lo scritto Ritenuto Ingiurioso e Diffamatorio

IL CASO: Un dirigente scolastico veniva convenuto in giudizio, a fronte di una richiesta risarcitoria formulata da un docente del plesso scolastico da lui diretto per uno scritto presentato dallo stesso dirigente alla autorità inquirente e contenente espressioni ritenute, dal docente, offensive, denigratorie, ingiuriose e diffamatorie.

Il dirigente scolastico si rivolgeva allo studio legale, per la relativa tutela.

Gli avvocati, a tutela del dirigente scolastico, redigevano la relativa difesa con cui chiedevano il rigetto della domanda risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, per aver parte attrice mal interpretato lo scritto di cui si discuteva, specie se collocato nello spazio temporale in cui venne redatto, caratterizzato da un clima ostile e molto litigioso protrattosi per un lungo arco temporale, come si evinceva anche dall’ampia documentazione depositata, nonché da diversi procedimenti disciplinari ed ispettivi a carico del docente. Inoltre veniva argomentato che lo scritto in questione veniva presentato al dirigente alla autorità inquirente a fronte di una richiesta proveniente da quest'ultima, e quindi nell'ambito dell'assolvimento di un dovere/obbligo posto in capo al dirigente scolastico e nell'ambito dell'assolvimento delle proprie funzioni dirigenziali.

In via riconvenzionale, parte convenuta, chiedeva parimenti un risarcimento del danno, per diversi scritti provenienti dal docente ed indirizzati al dirigente ed alle autorità scolastiche sovraordinate.

IL PROCESSO: Il processo si svolgeva innanzi al Tribunale Ordinario di Bologna con rito sommario ex art. 702 ter c.p.c. Il Giudice rigettava le richieste istruttorie della convenuta ritenendo la causa documentale, non abbisognevole di ulteriore accertamenti istruttori e matura per la decisione.

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Bologna rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta.

Più in particolare il Tribunale di Bologna, tra le motivazioni, osservava: "[...OMISSIS...]

considerato quindi in diritto che impregiudicata ogni valutazione in ordine ai giudizi espressi dalla convenuta nella citata relazione, che, peraltro, alla luce della ampia documentazione raccolta in ordine alla posizione dell' -omissis- e della specifica esperienza maturata dalla convenuta in ambito psicologico e psichiatrico non appaiono gratuiti e sono comunque rappresentativi di responsi, valutazioni e considerazioni trasfusi in altri atti inerenti la vicenda, la condotta ascritta alla convenuta, ove possa integrare gli estremi di richiesta illiceità penale, è in ogni caso scriminata dall'art. 51 c.p., giusta il quale notoriamente non è punibile chi agisca in adempimento di un dovere ; che non v'è dubbio che assolvendo ad una richiesta di informativa dell'autorità di polizia giudiziaria motivata proprio dall'iniziativa del ricorrente, la convenuta abbia compiutamente ed esclusivamente adempiuto ad un dovere impostogli dalla legge, come del resto pure riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale non integra infatti "il delitto di diffamazione la condotta di colui che in qualità di ispettore designato dal provveditore agli studi rediga - nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante - una relazione ispettiva che contenga giudizi molto severi relativamente al predetto docente, quando detti i giudizi rappresentino un mero riassunto dell' istruttoria disciplinare svolta, e pertanto siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo [...OMISSIS...]".

Proponeva appello il docente, criticando il contenuto dell’ordinanza decisoria ritenendola erronea, per aver il Giudice – a suo dire -mal valutato lo scritto, comunque da ritenersi offensivo, denigratorio, ingiurioso e diffamatorio, e per aver comunque mal interpretato i fatti di causa e quindi ingiustamente rigettato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado. In via subordinata l'appellante chiedeva la compensazione delle spese di lite.

Resisteva in appello il dirigente scolastico chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo parimenti appello incidentale per il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio.

La Corte d'Appello di Bologna riteneva la causa matura per la decisione previa discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.

Sentenza n. 1150/2016 la Corte d'Appello di Bologna respingeva il motivo principale dell’appello proposto accogliendolo quindi parzialmente e solo relativamente ad una diversa ripartizione delle spese legali del giudizio (prevedendo una soccombenza prevalente iI capo all’appellante ma non esclusiva).

Si riproduce il contenuto dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bologna e la Sentenza della Corte di Appello di Bologna. 

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