8/NOV/2016 • •
DASPO: Il TAR EMILIA-ROMAGNA, sede di Bologna, annulla il provvedimento questorile
IL CASO: In occasione di un evento sportivo, un nostro assistito, moderato sostenitore di una squadra, veniva segnalato per una presunta invasione di campo, e per un presunto avvicinamento di un arbitro con modo di fare minaccioso ed offensivo.
A seguito di tale segnalazione veniva deferito alla Procura della Repubblica. Ne scaturiva un procedimento penale ed un procedimento amministrativo finalizzato alla emissione del DASPO.
L'Assistito si rivolgeva allo studio legale, per la relativa tutela, subito dopo aver ricevuto la "comunicazione ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/90 - Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".
Gli avvocati depositavano una memoria difensiva con cui si chiedeva alla pubblica amministrazione, ossia alla Questura procedente, di concedere l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi e, comunque, di archiviare il caso per l'assenza dei presupposti di legge necessari per l'emissione del DASPO.
Nonostante ciò la Questura procedente non accoglieva la richiesta e mancava anche di concedere l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, motivando detto diniego per l'esistenza di un procedimento penale sottoposto a segreto istruttorio.
Dopo qualche giorno il nostro assistito riceveva la notifica del provvedimento di “Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive" (cd. DASPO) per un periodo di anni uno ed esteso a “tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea ed a tutte le competizioni di BASKET di tutte le categorie (serie "A1"- "Lega 2" - "B eccellenza" - "C") Coppa Italia e Coppe Europee, ed internazionali disputati dalla Nazionale Italiana, anche amichevoli, con estensione del divieto, nelle medesime circostanze di tempo, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime quali strade, vie o piazze limitrofe all'impianto sportivo, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi prima, durante e dopo gli incontri di basket, le stazioni ferroviarie di metropolitana e dei mezzi di superficie utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi, le vetture ed i vagoni dei mezzi di trasporto pubblici, con particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi”.
IL PROCESSO: Detto provvedimento questorile veniva impugnato dinanzi al TAR dell'EMILIA ROMAGNA, sede di Bologna.
Con il ricorso (redatto a cura dell'Avv. Remo Gherardini con la collaborazione dell'Avv. Ludovico Gamberini) venivano eccepiti e contestati:
- L'ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, L'ECCESSO DI POTERE;
- LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LA VIOLAZIONE, L'ERRONEA E LA FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 401/1989 E S.M.I.;
- IL DIFETTO, LA GRAVE INADEGUATEZZA, LA GENERICITÀ, LA CONTRADDITTORIETÀ E L'ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Successivamente veniva depositata al TAR l'istanza cautelare, con cui si chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio la Questura opposta, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, che depositava il video della partita, la segnalazione fatta ai carabinieri da parte di un dirigente dell'associazione sportiva, e conseguentemente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza breve n. 895/2016 il TAR dell'EMILIA-ROMAGNA, sede di BOLOGNA, accoglieva il ricorso sposandone le ragioni, sia in fatto che in diritto.
Con la stessa sentenza il TAR ha condannato il Ministero dell'interno alla refusione delle spese di causa in favore del nostro Assistito.
Si riproduce il contenuto della sentenza epurato dei dati personali:
Pubblicato il 27/10/2016
N. 00xxx/2016 REG.PROV.COLL. N. 00xxx/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2016, proposto da:
XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remo Gherardini C.F. XXXXXXX, Ludovico Gamberini , con domicilio eletto presso il primo in Bologna, via Irnerio, 14;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di XX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via XXXX
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di XXX emesso in data 20.06.2016 prot. XXXAnticr./2016 con il quale veniva disposto il divieto di accesso per anni uno a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di basket di tutte le categorie disputati dalla Nazionale Italiana;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Remo Gherardini, Ludovico Gamberini e XXX;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riceveva la notifica del provvedimento impugnato in virtù del quale veniva a conoscenza di essere indagato per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, L, 401/1989 per aver fatto invasione di campo in occasione di un incontro di pallacanestro a XX.
Nonostante la memoria difensiva la questura confermava il provvedimento di divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
Il ricorrente faceva istanza di accesso che non veniva accolta, ma comunque dal testo del provvedimento veniva a conoscenza di essere stato denunciato per il reato indicato in precedenza dalla Stazione carabinieri di X in occasione di una partita svoltasi il 27.12.2015 tra la squadra locale e la XXXXX.
In occasione di tale incontro il XX ricordava solo di essere entrato in campo a partita finita come era usanza da parte di molti spettatori compresi dei bambini che si mettevano a tirare al canestro; ciò avveniva anche quando gli arbitri e i giocatori non erano ancora usciti dal terreno di gioco.
Il primo motivo di ricorso censura l’eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti.
Il giorno dell’incontro nessun agente aveva fermato il ricorrente contestandogli condotte illecite, né vi era stata una qualsiasi identificazione; la descrizione della condotta era estremamente generica poiché si faceva solo riferimento al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica.
Non era stato possibile visionare il video che risulterebbe essere agli atti, in ogni caso il ricorrente faceva riferimento alla prassi che era invalsa a XX di entrare sul terreno di gioco non appena gli arbitri fischiavano la fine dell’incontro, alcuni per giocare un po’, altri per salutare i giocatori, altri ancora per chiedere informazioni per iscrivere i l figlio alla scuola di basket.
Peraltro in quell’occasione la squadra di casa aveva vinto e si era pertanto trattato di una pacifica invasione per le finalità sopra descritte. Inoltre non vi sono barriere per cui entrare in campo è stato sufficiente scavalcare alcuni cuscini. Il tutto al di fuori di qualsiasi condotta violenta o di incitamento alla violenza, presupposto ineliminabile per adottare la misura del DASPO e senza che il ricorrente possa essere definita una persona pericolosa, trattandosi di un incensurato padre di famiglia.
Il secondo motivo segnala l’illegittimità del diniego di accesso agli atti del procedimento, diniego che non ha consentito di approntare una difesa procedimentale idonea a scongiurare l’emanazione del provvedimento limitativo della libertà personale, non sussistendo un divieto in materia ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/1990.
Il terzo motivo sottolinea come la condotta del XX non rientri in nessuna delle ipotesi che determinano obbligatoriamente l’emanazione della misura a lui inflitta; la norma per la quale è stato denunciato consente discrezionalmente l’applicazione del DASPO, ma dopo opportuna istruttoria ed adeguata motivazione che nel caso di specie mancano.
Il quarto motiva lamenta l’eccessiva latitudine e genericità della misura.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che concludeva per il rigetto del ricorso.
Il primo comma dell’art. 6 L. 401/1989 così dispone: “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.”.
Si tratta pertanto di una misura che il Questore applica sempre discrezionalmente non essendoci un automatismo tra la denuncia per certi reati, tra cui quello addebitato al ricorrente, e l’emanazione della misura restrittiva del DASPO.
La Questura motiva l’emanazione del provvedimento impugnato rifacendosi alla denuncia presentata ai Carabinieri di XX da un dirigente della squadra ospite che segnalava come una persona alla fine della partita si fosse avvicinata agli
arbitri ancora in campo venendo subito allontanata da un addetto alla sicurezza; il tutto si era svolto pacificamente e in relazione all’episodio, il denunciante lasciava una copia delle riprese video.
Orbene copia di tali riprese è allegata alla relazione della Questura ed è stata visionata dal Collegio.
La situazione descritta dalle immagini è esattamente quella riferita dal ricorrente come abituale conclusione delle partite a XX. Sul campo sono presenti molte persone compresi bambini che tirano al canestro e adulti che parlano con giocatori o arbitri. Non vi è il minimo accenno a condotte violente anzi si nota un clima festoso anche perché la squadra di casa ha vinto. Il video riprende anche gli ultimi secondi della partita consentendo di verificare che nessuna persona è entrata in campo finchè non è stata fischiata la fine della gara.
In presenza di una situazione di fatto come quella descritta, è evidente che il provvedimento impugnato è stato assunto come era automatica conseguenza della denuncia alla Procura per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, L. 401/1989.
Il Questore non ha fatto uso dei poteri discrezionali che la norma gli attribuisce motivando in concreto perché la denuncia per tale reato doveva comportare l’esclusione dai campi di basket per un anno. Il DASPO è misura creata dal legislatore per punire le condotte violente o di incitamento alla violenza che vengono commesse in occasione di manifestazioni sportive, non per limitare la libertà personale di chi al limite commetta una condotta illecita sul piano sportivo e forse su quello penale, cioè l’ingresso sul terreno di gioco prima che ne siano usciti arbitri e giocatori.
Inoltre visto che dal filmato si notava la presenza di molte persone i Carabinieri avrebbero dovuto identificarli tutti per denunciarli per lo stesso reato attribuito al XX.
Va poi censurata la mancata concessione dell’accesso agli atti poiché, anche se la comunicazione notizia di reati poteva essere soggetta al segreto investigativo che solo la Procura poteva rimuovere ad esempio copia del video, poi prodotta in giudizio, ben poteva essere consegnata.
Il provvedimento è palesemente illegittimo e deve essere annullato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE Ugo De Carlo
IL PRESIDENTE Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
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