22/MAG/2006 • •
Diritto della navigazione aerea
(a cura di Remo Gherardini, avvocato del Foro di Bologna)
Pubblicato su: www.sapereconsumare.net
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006 n. 54, serie generale, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 69/2006 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
Il predetto decreto introduce il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni delle regole introdotte in tutti gli Stati membri U.E. dal Regolamento CE n. 261/2004 in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Le compagnie aeree, ora, possono vedersi irrogate salatissime sanzioni pecuniarie, anche fino ad € 50.000, qualora non rispettino quanto loro prescritto dal summenzionato Regolamento.
La “portata garantista” per la concreta tutela dei diritti dei consumatori non è di poco conto e ciò si evince immediatamente dopo una analisi di quanto viene previsto dal Regolamento CE n. 261/2004, con riguardo agli obblighi posti in capo alle compagnie aeree, e dal D.Lgs. n. 69/2006, con riguardo alle sanzioni che vengono conseguentemente comminate in caso di violazione di siffatti obblighi.
Incominciamo a considerare quali obblighi e quali sanzioni siano previste per le compagnie aeree quando si presenti una situazione di negato imbarco dei passeggeri. (segue su www.sapereeconsumare.net)
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