30/MAR/2010 • •
Il credito al consumo. Il contratto di credito al consumo e la trasparenza bancaria
(a cura di Remo Gherardini, avvocato del Foro di Bologna)
Pubblicato su: www.sapereconsumare.net
Continuando con il nostro excursus ed addentrandoci nei meandri del tessuto normativo che regola la materia del credito al consumo analizziamo ora le disposizioni più significative poste a tutela del consumatore.
Ebbene l’art. 124 del T.U. bancario spiega che ai contratti di credito al consumo si applica l’art. 117, comma 1 e comma 3. Ciò significa che il legislatore impone la redazione per iscritto a pena di nullità della concessione del credito e l’obbligo di consegnarne “un esemplare” al cliente. Naturalmente questa ipotesi di nullità (come del resto tutte le altre previste dal Titolo VI) può essere fatta valere soltanto dal consumatore (art. 127 T.U. bancario).
La mancata consegna della copia al cliente invece ha sollevato un dibattito dottrinale circa le conseguenze: alcuni Autori parlano di una forma di inopponibilità delle condizioni contrattuali più sfavorevoli e di operatività del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 1339 c.c.. Altri, considerando la consegna uno degli elementi dell’attività di informazione al cliente, considerano tale omissione come violazione del principio di buona fede esecutiva, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno da parte del finanziatore.
Al di là delle conseguenze, pure importanti, è bene che il consumatore ricordi la necessità che gli venga consegnata una copia del contratto cartaceo altrimenti si è i presenza di un’anomalia grave nei confronti della quale lo stesso consumatore potrà e dovrà difendersi.
Si rammenti pure l’attenzione che si deve prestare ogniqualvolta si sottoscriva un foglio e/o documento ad evitare che nella serie di fogli che a volte vengono offerti in sottoscrizione al consumatore vi sia anche una dichiarazione prestampata con la quale viene fatto dichiarare di aver ricevuto in consegna, contrariamente alla realtà, copia del contratto ed altro: ciò precluderebbe o renderebbe di difficile applicazione la tutela posta a favore del consumatore... (segue su www.sapereconsumare.net)
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