27/NOV/2007Studio Legale Gherardini

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi e delle difformità nel nuovo codice del consumo

(a cura di Remo Gherardini, avvocato del Foro di Bologna)

Pubblicato su: www.sapereconsumare.net


Un’altra grande novità introdotta dalla nuova disciplina a tutela dei consumatori riguarda il termine di decadenza, prima molto ristretto, previsto in favore del consumatore per denunciare i difetti al venditore.

L’art. 131 del Codice del Consumo aumenta notevolmente tale termine in favore del consumatore che acquista un bene di consumo, prevedendo che il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta.

Naturalmente, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Il consumatore avrà tuttavia l’onere, spesso difficile, di dimostrarlo.

Ricordiamo nuovamente che la disciplina generale sulla vendita dettata dall’art. 1495 c.c. resta applicabile a tutti i contratti di vendita che non rientrano nella presente disciplina.

Il terzo comma dell’art. 132 afferma che “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del difetto di conformità”.

Detta disposizione introduce invece una presunzione legale che sta facendo discutere, poiché, ad avviso di molti, potrebbe addirittura limitare la durata “effettiva” della garanzia a soli 6 mesi dalla consegna, con la conseguenza che l’originario termine di un anno previsto dall’art. 1495, anziché essere raddoppiato, viene dimezzato! (segue su www.sapereeconsumare.net)

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