21/MAG/2016Studio Legale Gherardini

RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO: RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO SULLA BASE DELL’ART 22 DELLA CONVENZIONE DI MONTREAL

RITARDO NELLA CONSEGNA DEL BAGAGLIO: RESPONSABILITA’ DEL VETTORE AEREO SULLA BASE DELL’ART 22 DELLA CONVENZIONE DI MONTREAL

Con la sentenza n.3873/2015 il Giudice di Pace di Bologna ha condannato la società A. S.p.a, al risarcimento dei danni in favore di una coppia di viaggiatori, i sig.ri A.P e V.G, a causa dello smarrimento,del danneggiamento e e della ritardata consegna dei bagagli in occasione dei un viaggio aereo a bordo di un veivolo della compagnia aerea convenuta. Si tratta di una pronuncia importante che ricalca la recentissima sentenza 14/07/2015 n.14667 della Cassazione Civile, Sez III. Sia la sentenza della Cassazione che quella del Giudice di pace di Bologna ribadiscono la responsabilità del vettoreaereo per i danni derivanti dalla distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.

La vicenda oggetto della pronuncia del Giudice di Pace di Bologna si svolge nel 2014 quando gli istanti in occasione del loro viaggio estivo in Grecia, stipulavano con la compagnia aerea A. S.p.A un contratto di trasporto per il volo aereo di andata Bologna-Roma-Atene del 17.08.2014, nonché, il viaggio di ritorno con le medesime tratte per il 31.08.2014. Giunti a destinazione all’aeroporto di Atene, i loro bagagli non venivano consegnati. Le valigie venivano portate solo la sera del successivo 18 agosto 2014 e lasciate presso la “hall” dell’albergo in cui alloggiavano gli istanti. Quando il sig. A.P reperiva la propria valigia presso la “hall” dell’albergo, riscontrava che detto bagaglio risultava gravemente danneggiato in due punti, e presentava, altresì, un evidente buco sul lato. La stessa situazione di danneggiamento del bagaglio si presentava alla sig.ra V.G, la quale, riscontrava la rottura delle asole delle cerniere di chiusura e la mancanza del lucchetto di chiusura della sua valigia. Come se questo non bastasse, il 31 agosto 2014, in occasione del viaggio di ritorno Atene-Bologna con scalo a Roma Fiumicino, l’inconveniente della mancata consegna del bagaglio si ripeteva. Per la seconda volta, infatti, il bagaglio della sig.ra V.G, non veniva consegnato all’Aeroporto Marconi di Bologna. La sig.ra V.G apriva la sua seconda pratica di smarrimento e, dopo 4 giorni e continue attese al numero verde del servizio clienti della compagnia aerea senza ricever alcuna risposta, il bagaglio veniva consegnato. I signori A.P e V.G denunciavano i notevoli disagi e i danneggiamenti subiti in occasione del loro viaggio in Grecia ma di fronte al silenzio perpetrato dalla compagnia aerea e alla totale indifferenza, decidevano di rivolgersi allo studio legale di propria fiducia che provvedeva alla legittima richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

Tutto ciò premesso i consumatori, rivoltisi allo Studio Legale Gherardini (Avv. Federica Gherardini del Foro di Bologna), con atto di citazione ritualmente notificato chiedevano al Giudice di Pace adito la condanna di Alitalia al risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento materiale, dello smarrimento, della ritardata consegna dei bagagli oltre al rimborso delle spese vive sostenute e al danno da “vacanza rovinata”.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio A. Spa, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice di Pace adito e chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande avversarie.

Il Giudice di Pace di Bologna rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata da A. affermando che l’art. 33 della Convenzione di Montreal richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, la quale rimane soggetta al regime dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio. Poiché nel sistema italiano è previsto espressamente il criterio del "foro del consumatore" sancito all’art. 33,comma 2, lett. u) del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) il quale stabilisce che nelle controversie tra consumatore e professionista il foro esclusivo è quello in cui risiede il consumatore, ne consegue la competenza del Giudice di Pace adito dai ricorrenti.

Nel merito il Giudice di pace di Bologna ha accolto le domande risarcitorie formulate dai consumatori ritenendole fondate. In particolare e relativamente allo smarrimento e al ritardo nella consegna del bagaglio ad opera della compagnia aerea, il Giudice di Pace di Bologna ha osservato che tali circostanze si sono ripetute sia all’andata che al ritorno e che pertanto la quantificazione non può non tenere conto di questo doppio disagio patito.

Possiamo, dunque, ritenere che Il Giudice di Pace di Bologna con la sentenza de qua ha ribadito il principio di diritto sotteso alla pronuncia della Cassazione: "....OMISSIS... Ai sensi della Convenzione di Montreal, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero dall’art. 22, n.2 della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi quest’ultima ai sensi dell’art.2049 c.c, solo come conseguenza seria della lesione grave di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente tutelato ed individuato dallo stesso Giudice Adito ....OMISSIS....”.

Nello specifico, il Giudice di Pace di Bologna, ha riconosciuto la piena responsabilità del vettore aereo e ha ricalcato la somma oggetto del complesso iter giurisdizionale sfociato con la sentenza di Cassazione sopraccitata. Per tutti questi motivi, ha condannato A. S.p.a a risarcire la somma di euro 600,00 a favore di A.P e la somma di euro 600,00 a favore di V .G e ha condannato, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite.

(Articolo a cura della Dott.ssa Guidoboni Valentina, dell' Avv. Remo Gherardini e dell' Avv. Federica Gherardini) 

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