20/MAG/2026Studio Legale Gherardini

Sulla tassazione dell’assistente di volo e del personale marittimo

CASE STUDY. Lo studio si è occupato di assistere gli assistenti di volo sia nella fase stragiudiziale sia nella successiva fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributarie italiane a fronte degli accertamenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei redditi da loro prodotti nello Stato ove ha la sede effettiva l’impresa datrice di lavoro (Compagnia Aerea).


DISCIPLINA GIURIDICA. Le Convezioni internazionali contro le doppie imposizioni si occupano di statuire in merito a detta particolare categoria di lavoratori, che, come il personale marittimo, è caratterizzata da elevata mobilità in quanto la prestazione di lavoro di tali dipendenti viene svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale.

Gli emolumenti vengono già tassati nello Stato contraente ove ha la sede la Compagnia aerea, anche perché le tasse, le imposte, i contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali, vengono tutti trattenuti alla fonte.

Nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate avanza pretese di tassazione dei predetti redditi anche qui in Italia.

Pertanto è necessaria una attenta verifica della Convenzione stipulata contro le doppie imposizioni di riferimento perché la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ogni Convenzione riveste carattere di specialità e può distinguersi da altre Convenzioni (Corte di Cassazione | Sezione TRI |Civile | Sentenza | 21 novembre 2019 | n. 30347)

Inoltre sempre la Corte di Cassazione ha ribadito più volte il principio secondo cui

“In materia questa Corte ha affermato che la convenzione stipulata tra gli Stati, al pari delle altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali” (Cfr. Cass. nn. 1138 del 2009, 2912 del 2015, 14474 e 23984 del 2016; conforme Corte di Cassazione|Sezione TRI|Civile|Sentenza|21 novembre 2019| n.30347);

nonché il principio secondo cui

Le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di dettare norme internazionali di conflitto al fine di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, che si verifica allorché una stessa situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo al medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione a imposte dello stesso tipo previste dalla legislazione di due Paesi diversi, con conseguente ostacolo all'attività economica e di investimento internazionale. Tale scopo viene perseguito o mediante l'attribuzione del potere d'imposizione fiscale ad uno Stato contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all'esercizio di tale potere da parte dell'altro Stato, oppure viene prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati, con il ricorso allo strumento del credito d'imposta per evitare la doppia imposizione" (cfr. Cass., sentenza n. 24112 del 2017)”.

Il caso della tassazione dei redditi da lavoro subordinato prodotti dalla categoria di lavoratori di cui stiamo parlando (assistenti di volo) peraltro è quasi sempre disciplinato da una norma speciale contenuta nella Convenzione di riferimento (Art. 15 paragrafo 3), che solitamente prevede che detti redditi siano imponibili nello Stato ove ha la sede effettiva l’impresa (Datrice di lavoro).

LA GIURISPRUDENZA. Nel caso degli assistenti di volo (ma i principi espressi paiono applicabili anche al personale marittimo che svolge la propria prestazione di lavoro a bordo di natanti deputati al traffico internazionale), diverse Corti di Giustizia Tributarie (di primo e di secondo grado) hanno statuito in favore di una tassazione esclusiva nel Paese ove ha la direzione effettiva la Compagnia Aerea.

Tra queste vi sono:

• C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE SENT. N. 403/2024, N. 267/2024, N. 247/2025, N. 484/2024;

• C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA, SENT. N. 45/2025;

• C.G.T. DI SECONDO GRADO DEL VENETO SENT. N. 646.2025 E N. 873/2025;

• C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA, SENT. N. 524/2024;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI TORINO SENT. N. 181/2023 E N. 377/2023;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI CUNEO SENT. N. 155/2022;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI R. EMILIA SENT. N. 176/2022;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI VERONA, SENT. N. 225/2023;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI PORDENONE, SENT. N. 57/2023;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI ROMA, SENT. N. 12954/2024;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI PADOVA, SENT. N. 480/2024;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO, SENT. N. 979/2025, N. 1554/2025 E N. 44/2026;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI LUCCA, SENT. N. 89/2025, N. 6/2026 E N. 73/2026;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI GORIZIA, SENT. N. 73/2024;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI PARMA SENT. N. 19/2025;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI VENEZIA, SENT. N. 663/2025;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI VARESE, SENTENZA N. 54/2026 E N. 82/2026;

• C.G.T. DI PRIMO GRADO DI FIRENZE, SENTENZA N. 225/2026.

IL MODELLO OCSE. Occorre anche tenere in considerazione che il commentario OCSE,

relativamente all’art. 15 paragrafo 3 afferma:

“[...OMISSIS...] 9. Paragraph 3 applies to the remuneration of crews of ships or aircraft operated in international traffic, or of boats engaged in inland waterways transport, a rule which follows up to a certain extent the rule applied to the income from shipping, inland waterways transport and air transport, that is, to tax them in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise concerned is situated. In the Commentary on Article 8, it is indicated that Contracting States may agree to confer the right to tax such income on the State of the enterprise operating the

ships, boats or aircraft. The reasons for introducing that possibility in the case of income from shipping, inland waterways and air transport operations are valid also in respect of remuneration of the crew. Accordingly Contracting States are left free to agree on a provision which gives the right to tax such remuneration to the State of the enterprise. Such a provision, as well as that of paragraph 3 of Article 15, assumes that the domestic laws of the State on which the right to tax is conferred allows it to tax the remuneration of a person in the service of the enterprise concerned, IRRESPECTIVE OF HIS RESIDENCE. It is understood that paragraph 3 of Article 8 is applicable if the place of effective management of a shipping enterprise or of an inland waterways transport enterprise is aboard a ship or a boat. According to the domestic laws of some member countries, tax is levied on remuneration received by non-resident members of the crew in respect of employment aboard ships only if the ship has the nationality of such a State. For that reason conventions concluded between these States provide that the right to tax such remuneration is given to the State of the nationality of the ship. On the other hand many States cannot make use of such a taxation right and the provision could in such cases lead to non-taxation. However, States having that taxation principle in their domestic laws may agree bilaterally to confer the right to tax remuneration in respect of employment aboard ships on the State of the nationality of the ship.

10. It should be noted that no special rules regarding the taxation of income of frontier workers or of employees working on trucks and trains travelling between States are included as it would be more suitable for the problems created by local conditions to be solved directly between the States concerned [...OMISSIS...].

Alla luce del commento offerto circa l’art. 15 paragrafo 3, il Commentario in esame spiega come nel caso dei dipendenti appartenenti al crew di un aeromobile o natante deputato al traffico internazionale, gli Stati contraenti, per ragioni di contingenza dovuta anche dalla particolare attività di lavoro svolta da detti lavoratori, ben possano accordarsi, come di fatto avviene, affinché sia lo Stato contraente ove è situata la Compagnia Aerea (direzione effettiva dell’Impresa) a tassare in via esclusiva i redditi dei non residenti, in conformità con l’art. 8 della medesima Convenzione per quanto riguarda gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. E ciò senza che il concetto di residenza possa più incidere sulla imposizione (“IRRESPECTIVE OF HIS RESIDENCE”).

Per richieste di consulenza in questa particolare materia gli interessati potranno contattare lo studio legale.

Ultimi Articoli
  • Ultimi Articoli
20 Mag. 2026 - Studio Legale Gherardini
10 Lug. 2025 - Studio Legale Gherardini
12 Nov. 2021 - Studio Legale Gherardini
27 Nov. 2017 - Studio Legale Gherardini
20 Ott. 2017 - Studio Legale Gherardini
6 Giu. 2017 - Studio Legale Gherardini

Sulla tassazione dell’assistente di volo e del personale marittimo

20 Mag. 2026 - Studio Legale Gherardini

CASE STUDY. Lo studio si è occupato di assistere gli assistenti di volo sia nella fase stragiudiziale sia nella successiva fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributarie italiane a fronte degli accertamenti, da parte dell’Agenzia ...

Leggi tutto

Sulla mancata omologazione degli autovelox

10 Lug. 2025 - Studio Legale Gherardini

In caso di elevazione di multa per eccesso di velocità l'Autorità opposta deve avvalersi di apparecchiature omologate, correttamente assoggettate a manutenzione periodica attestante il corretto funzionamento. È principio ...

Leggi tutto